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Asta immobiliare con più aggiudicatari: cosa succede se ci sono offerte uguali Le regole poco note

📅 13 Agosto 2026✍️ di Sergio Bonaretti⏱️ 6 min di lettura

In alcune vendite giudiziarie e telematiche non è raro che due o più partecipanti presentino offerte dello stesso importo. La situazione genera domande pratiche: chi prevale, quando scatta la gara di rilanci, e in quali casi l’aggiudicazione può essere intestata a più soggetti. Seguono le regole applicate nei tribunali e sulle piattaforme, i criteri adottati per gli spareggi e i passaggi operativi da conoscere prima di depositare la busta o cliccare il pulsante “offri”.

Parità di offerta: il quadro generale

Le aste immobiliari si svolgono secondo modalità stabilite nell’avviso di vendita e, per le esecuzioni individuali, nelle norme del Codice di procedura civile. La parità tra offerte può verificarsi sia nelle vendite senza incanto (offerta in busta), sia in quelle con incanto (gara a rilanci), sia nelle vendite telematiche, sincrone o asincrone, pubblicate sul Portale delle vendite pubbliche.

In assenza di rilanci migliorativi, i criteri di spareggio non sono identici ovunque: contano le previsioni dell’avviso, le prassi del professionista delegato e le regole tecniche della piattaforma telematica. Gli esiti più frequenti sono: indizione di una gara tra gli offerenti; applicazione di condizioni di preferenza dichiarate in avviso (tempi di saldo, assenza di condizioni sospensive); priorità temporale dell’offerta; sorteggio residuale.

Vendita senza incanto: come si risolve il pareggio

Nella vendita senza incanto l’offerta è segreta fino all’apertura delle buste. Se emergono due o più offerte valide di pari importo, il giudice o il delegato dispone normalmente una “gara tra gli offerenti”. La gara riparte dal prezzo più alto (o da quello pari, in caso di parità) con rilanci minimi indicati nell’avviso.

Può però accadere che nessuno dei presenti intenda rilanciare. In questa evenienza, l’avviso di vendita spesso prevede uno o più criteri di preferenza, applicati in sequenza:

  • Condizioni economiche più favorevoli: termine più breve per il saldo prezzo, cauzione più alta del minimo, assenza di condizioni sospensive o soglie di finanziamento.
  • Priorità temporale: prevale l’offerta depositata per prima, risultante dal verbale o dal sistema telematico.
  • Sorteggio: in mancanza di differenze oggettive, si procede all’estrazione tra le offerte pari.

Questi criteri non sono imposti in modo uniforme dal legislatore: restano rimessi alla disciplina dell’avviso e alla valutazione del giudice. L’operatore accorto, prima di partecipare, verifica sempre la clausola “in caso di offerte di pari importo” contenuta nell’avviso e, se assente, chiede chiarimenti al delegato.

Incanto e vendite telematiche: precedenza e tempi

Nella vendita con incanto la dinamica è pubblica, a rilanci. La parità si presenta solo in caso di offerte simultanee all’ultimo minuto. La regola di fatto è la priorità temporale: prevale il rilancio registrato per primo. Se la simultaneità impedisce di stabilire la sequenza, il professionista può riaprire i rilanci per un’ultima chiamata, mantenendo il minimo di incremento stabilito.

Nelle vendite telematiche, due fattori riducono i pareggi: l’incremento minimo obbligatorio e il prolungamento automatico in chiusura (anti-sniping). Nelle procedure sincrone, quando due partecipanti inseriscono lo stesso rilancio, il sistema attribuisce la priorità al primo timestamp valido. Nelle procedure asincrone, l’ultimo rilancio valido prima della scadenza, eventualmente estesa di alcuni minuti per effetto del prolungamento automatico, prevale. Le istruzioni operative pubblicate in piattaforma chiariscono la precedenza temporale e la gestione degli ex aequo.

Modalità Quando si crea il pareggio Criterio tipico di risoluzione
Senza incanto (busta) Due o più offerte uguali Gara tra offerenti; se nessuno rilancia: condizioni più favorevoli, poi priorità temporale o sorteggio, secondo avviso
Con incanto Rilanci simultanei Precedenza cronologica; eventuale riapertura dei rilanci
Telematica sincrona/asincrona Offerte con stesso importo Timestamp più antico; meccanismi anti-sniping limitano le simultaneità

Offerta congiunta: quando l’aggiudicazione è a più soggetti

“Più aggiudicatari” non significa che lo stesso bene sia assegnato a vincitori diversi in concorrenza. Significa, invece, che l’offerta è presentata congiuntamente da due o più soggetti, i quali diventano comproprietari in caso di aggiudicazione. L’offerta congiunta è generalmente ammessa sia nelle esecuzioni immobiliari sia nelle vendite concorsuali, purché indicata nell’avviso e rispettate le forme richieste.

Gli aspetti tecnici da presidiare sono:

  • Soggetti e quote: nell’offerta si specifica che è congiunta e, se possibile, le percentuali desiderate; in mancanza, si presume la parità pro-quota.
  • Cauzione: di norma una sola cauzione (di regola il 10% dell’offerta), intestata a tutti gli offerenti congiunti; in alternativa, più versamenti che compongono l’importo richiesto, come precisato nell’avviso.
  • Impegni e responsabilità: gli offerenti congiunti rispondono in solido per saldo prezzo e spese. Questo implica che, se uno non paga, gli altri restano obbligati all’intero.
  • Documentazione: nelle aste telematiche ciascun co-offerente firma digitalmente; in presenza, tutti sottoscrivono l’offerta o conferiscono procura a un rappresentante.
  • Decreto di trasferimento: in caso di aggiudicazione, il bene è intestato pro-quota, con indicazione delle quote nel decreto e nella successiva trascrizione.

Il ricorso all’offerta congiunta è utile per ripartire il rischio e i capitali. Va però pianificato: occorre accordo scritto tra i co-offerenti su ripartizione di oneri, imprevisti, lavori e gestione locativa.

Criteri di spareggio: perché l’avviso di vendita decide

Sebbene la gara tra offerenti costituisca la regola tipica in caso di parità nella vendita senza incanto, molte differenze applicative dipendono dall’avviso: alcuni tribunali privilegiano la priorità temporale; altri fissano un aumento minimo “obbligatorio” anche per chi ha già presentato l’offerta più alta; altri ancora prevedono il sorteggio come extrema ratio. Nelle concorsuali, le condizioni del programma di liquidazione possono introdurre ulteriori preferenze, ad esempio per offerte con pagamento immediato o finanziamenti già deliberati.

Da qui una prassi prudente: leggere integralmente l’avviso, verificare l’allegato “Condizioni di vendita” e le “Regole di gara” sulla piattaforma. In mancanza di clausole chiare, è opportuno chiedere chiarimenti scritti al delegato, così da ridurre le incertezze il giorno della gara.

Consigli operativi per evitare e gestire il pareggio

  • Importi non tondi nella busta: nella vendita senza incanto, un differenziale anche minimo (compatibile con il rilancio minimo previsto per l’eventuale gara) può evitare la parità su cifre arrotondate alla base.
  • Verifica dei rilanci minimi: conoscere l’incremento minimo orienta la strategia in gara e riduce i rilanci “al buio”.
  • Tempi di saldo: ove l’avviso contempli preferenze, impegnarsi a saldare prima del termine massimo può valere come criterio di precedenza in caso di ex aequo.
  • Telematiche e orologi: nelle sincrone, considerare latenza e tempi di rete; nelle asincrone, monitorare il prolungamento automatico vicino alla scadenza.
  • Offerta congiunta strutturata: definire per iscritto quote, impegni e coperture finanziarie; predisporre la documentazione di tutti i co-offerenti per evitare esclusioni formali.
  • Documenti e fondi: rispettare i requisiti antiriciclaggio, indicare la provenienza dei fondi e tenere pronte le delibere di mutuo ove richieste.

Cosa succede dopo: aggiudicazione, versamenti e tutele

L’aggiudicazione può essere provvisoria o definitiva, secondo la procedura. Dopo la gara o lo spareggio, l’aggiudicatario deve integrare la cauzione (se richiesta), versare il saldo prezzo entro il termine fissato (spesso 90-120 giorni) e corrispondere imposte e spese. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza, la perdita della cauzione e, in taluni casi, la responsabilità per maggiori oneri della rivendita.

Se uno degli offerenti ritiene che il criterio di spareggio sia stato applicato in violazione dell’avviso o della legge, può valutare i rimedi previsti dalle opposizioni agli atti esecutivi nei termini di legge. La scelta di contestare va ponderata: i margini sono tecnici e richiedono consulenza legale, oltre alla pronta acquisizione dei verbali e dei log telematici che attestano orari e sequenze dei rilanci.

In sintesi, la parità tra offerte non è un vicolo cieco, ma un passaggio regolato da norme e prassi. Conoscere in anticipo la gerarchia dei criteri applicati e impostare un’offerta coerente con l’avviso consente di ridurre l’incertezza e, spesso, di evitare lo spareggio.

Sergio Bonaretti

Sergio ha vissuto la crisi immobiliare dall’interno, seguendo le trasformazioni del mercato da piccolo costruttore a consulente per l’acquisto in asta. La sua penna racconta ai lettori come tutelarsi e quali errori evitare quando si partecipa alle aste.

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